02 Oct
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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 75 del 19/3/2019 pubblicata il 9/4/2019, si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, con L. n. 221/2012.


L’articolo in esame prevede che “La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.”

Secondo la rimettente, la disposizione denunciata violerebbe l’art. 3 Cost., sotto il profilo, sia del principio di eguaglianza, sia di quello della ragionevolezza, “poiché la prevista equiparazione del “domicilio fisico” al “domicilio digitale” comporterebbe l’ingiustificato eguale trattamento di situazioni differenti – le notifiche “cartacee” e quelle “telematiche” – considerato anche che, per queste ultime, in linea di principio, non verrebbe in rilievo (come per le prime) l’esigenza di evitare «“utilizzi lesivi” del diritto costituzionalmente garantito all'inviolabilità del domicilio» o dell’«interesse al riposo e alla tranquillità».”

Inoltre, la disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, nel caso di notifica effettuata a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche, l’ultimo giorno utile per proporre appello, comporterebbe una grave limitazione del diritto di difesa del notificante giacché, «trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile (ex art. 325 cod. proc. civ.) è costretto a farlo entro i limiti di cui all'art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero che dovrebbe essergli riconosciuto per intero».

La Corte Costituzionale ritiene che la norma denunciata:

- sia intrinsecamente irrazionale, laddove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l’applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest’ultimo si basa su un meccanismo comunque legato “all'apertura degli uffici”, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica;

- comporti un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa – segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio

e, in ragione di ciò ne dichiara l’illegittimità costituzionale “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.”


Per il testo della sentenza: https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do


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