27 Sep
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CHE COSA SONO LE CLAUSOLE CLAIMS MADE E QUALI SONO GLI ULTIMI APPRODI DELLA GIURISPRUDENZA SUL PUNTO. 


Con la sentenza n. 9140 del 6 maggio 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pronunciano nuovamente, a distanza di poco meno di due anni, sull’annosa questione relativa all’ammissibilità dei contratti assicurativi con clausole “on claim made basis”, note anche semplicemente come clausole “claims made”.

IL MODELLO TIPICO E LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CLAUSOLE CLAIMS MADE

Il modello di contratto assicurativo di cui all’art. 1917 c.c. prevede che la copertura operi in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, verificatesi nel periodo di durata del contratto, a prescindere dalla denuncia del danno. Tale schema di polizza è denominato “loss occurrence”, o “insorgenza del danno”.

A fronte di tale modello, la prassi ha registrato progressivamente l’inserimento di clausole finalizzate ad operare una deroga al predetto schema.

In particolare, il contratto di assicurazione con clausola claims made (letteralmente, a richiesta fatta) si caratterizza per il fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato durante il periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset dose).

Più specificamente, l’istituto delle clausole di claims made, si manifesta in due grandi categorie:

  • clausole c.d. miste o impure, che prevedono l’operatività della copertura assicurativa solo quando sia il fatto illecito sia la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto. Entro tale schema si registrano, altresì, modelli di polizze con retrodatazione della garanzia alle condotte poste in essere anteriormente (entro un predefinito lasso temporale, normalmente pari a due o tre anni dalla stipula del contratto);
  • clausole c.d. pure, destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.

I RECENTI ARRESTI DELLE SEZIONI UNITE SUL PUNTO

Con la sentenza n. 9140 del 6 maggio 2016, le Sezioni Unite sanciscono che il contratto di assicurazione strutturato secondo lo schema del claims made ("a denuncia fatta") può essere oggetto di una valutazione di meritevolezza concreta della deroga al regime legale previsto dall'art. 1917 c.c., in mancanza della quale il claims made deve essere sostituito con lo schema legale tipico di assicurazione che prevede una garanzia loss occurrence.

Con la sentenza n. 24645 del 2 dicembre 2016, le Sezioni Unite affermano che, nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, la c.d. clausola claims made mista o impura (ossia quella che subordina l’operatività della copertura alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati), non è vessatoria. Tuttavia, essa, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, nei casi in cui è applicabile la disciplina del D.Lgs. n. 206/2005, per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali. La valutazione di tali circostanze, tuttavia, va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata.

Da ultimo, con la sentenza n. 22437 del 24 settembre 2018, i giudici delle Sezioni Unite affermano quanto segue.

Il modello claims made costituisce una deroga consentita allo schema di cui all’articolo 1917 c.c. (improntato al loss occurrence o all’act committed) e deve ritenersi che il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore non incidendo sulla funzione assicurativa.

Tale clausola, inoltre non può essere dichiarata vessatoria ai sensi dell’art. 1341 né necessita di specifica sottoscrizione in quanto interviene sulla delimitazione dell’oggetto del contratto e non sulla limitazione della responsabilità.

Il fatto che lo schema assicurativo con clausola claims made costituisca una deroga consentita al modello di cui all’art. 1917, peraltro, esclude anche la necessità di un controllo di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ex art. 1322 , comma 2, imposto solo per i contratti atipici.

Ciò non toglie, tuttavia, che l’indagine potrà investire la valutazione della conformità del regolamento contrattuale all’assetto degli interessi dei contraenti, da regolare in ogni caso secondo gli obblighi di buona fede che dominano anche la fase precontrattuale.

In tal senso, la tutela invocabile dal contraente assicurato potrà investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto , con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva, come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro.


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