PARERI
Prima traccia in materia civile
La società Beta conferisce a Tizio, dottore commercialista, incarico professionale di difendere innanzi alla competente commissione tributaria provinciale in un contenzioso tributario particolarmente complesso relativo a taluni contestati avvisi di rettifica. In forza di suddetto incarico Tizio svolge per un lungo periodo di tempo l'attività professionale difensiva. Nel corso di tale attività il professionista Tizio riceve una missiva proveniente dalla società Beta con la quale gli si comunica l'intenzione di affiancargli nel compimento dell'attività difensiva l'avvocato Caio specializzato nella materia fiscale a seguito del procedimento.
Al ricevimento della missiva Tizio comunica alla società Beta la propria volontà di recedere dal contratto. Nel contesto della medesima missiva lo stesso formula richiesta di rimborso delle spese effettuate e di corresponsione del compenso oltreché il risarcimento del danno subito.
Il candidato, assunte le vesti di legale della società Beta rediga parer motivato in ordine alla fondatezza della pretesa del professionista Tizio.
Seconda traccia in materia civile
Il comune di Gamma interessato all'adempimento di oneri testamentari relativi all'eredità di Tizio da parte dell'ente Alfa, sottoponeva la questione all'esame dell'avvocato Sempronio richiedendo allo stesso un parere sulla possibilità di intraprendere un giudizio diretto ad ottenere la condanna dell'ente all'esecuzione di detti oneri. Sulla scorta del parere favorevole espresso dall'avvocato Sempronio circa la sussitenza dei presupposti legali della domanda, il comune di Gamma aveva quindi promosso giudizio tramite il medesimo legale.
Il giudizio aveva avuto, però esito sfavorevole in quanto l'adìto tribunale aveva rigettato la domanda avendo accolto l'eccezione di prescrizione dell'azionato diritto sollevata dall'ente convenuto.
Successivamente l'avvocato Sempronio formulava richiesta di pagamento dell'importo di 12.000 euro a titolo di compenso per le prestazioni commissionate rese in favore del comune.
Dinnanzi a tale pretesa il comune contestava a mezzo di lettera raccomandata la pretesa in particolava evidenziava che la prescrizione del diritto avrebbe dovuto essere rilevata dal professionista in quanto intervenuta anteriormente all'introduzione della domanda.
L'avvocato Sempronio allora, ribadiva con una nuova missiva la propria pretesa ed evidenziava:
a) che nel corso del giudizio lo stesso giudice aveva rilevato con propria ordinanza la probabile infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
b) che il discutibile diverso avviso in sede di decisione finale lo aveva indotto a consigliare la proposizione dell'appello che, tuttavia, non era stato proposto per volontà del comune, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza;
c) che l'omesso rilievo in sede di parere del decorso del termine prescrizionale non stava a indicare che egli avesse colposamente ignorato il problema;
d) infine, che l'incarico professionale di promuovere un'azione a tutela del diritto del cliente non poteva implicare la lungimirante revisione di tutte le possibili avverse contestazioni specie di queste deducibili con eccezioni in senso proprio.
Il candidato, assunte le vesti di legale del comune di Gamma rediga parere motivato illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.
Prima traccia in materia penale
Tizio, in passato fidanzato di Caia, non accettando la fine della relazione sentimentale decisa dalla donna, e desideroso di continuare ad incontrarla,iniziava a seguirne sistematicamente gli spostamenti quando Caia usciva per andare al lavoro ovvero per attendere alle ordinarie attività quotidiane.
Lungo la strada la molestava cercando di fermarla e di parlarle, dicendole che non intendeva allontanarsi da lei iniziava altresì a farle continue telefonate, anche notturne, ed ad inviarle sms telefonici contenenti generiche minacce di danno alle cose, finalizzate ad ottenere una ripresa della frequentazione tra i due.
Le condotte moleste e persecutorie avevano inizio nel novembre 2008.
Caia, esasperata per la situazione, dapprima cambiava alcune delle proprie abitudini di vita per sottrarsi agli incontri con Tizio; poi alla metà del mese di marzo 2009 decideva di sporgere querela contro Tizio.
Tizio decideva quindi di recarsi da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze della propria condotta.
Il candidato assunte le vesti del legale di tizio, rediga motivato parere illustrando le fattispecie configurabili nel caso di specie con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo e agli istituti del reato abituale e continuato.
Seconda traccia in materia penale
Caio, alcolista, al fine di procurarsi denaro per l'acquisto di vino e liquori, minacciava la madre Mevia ed il padre Tizio di mettere a soqquadro la casa al fine di farsi consegnare il denaro. Nonostante il diniego dei genitori, riusciva ad impossessarsi di euro 200,00, denaro contenuto nel cassetto del comodino della camera da letto dei genitori. Quindi, al fine di uscire di casa con il denaro, vincendo l'opposizione del padre, si scagliava contro quest'ultimo facendolo cadere a terra e procurandogli delle escoriazioni ad un braccio. La madre Mevia non assisteva all'aggressione perché, affranta per la situazione, si era ritirata in cucina.
I genitori, esasperati per la situazione, essendosi fatti analoghi ripetuti anche in passato, sporgevano denuncia nei confronti del figlio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere, analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto, con particolare riguardo alla individuazione delle parti offese ed alle conseguenze sanzionatorie.
ATTI GIUDIZIARI
Atto giudiziario di diritto civile
Il socio Tizio di srl ha tenuto secondo l'amministratore della medesima società, un comportamento infedele che giustifica l'attivazione della procedura di esclusione del socio per giusta causa prevista dalle norme statutarie inoltre, proprio in considerazione della suddetta situazione la società Alfa, a mezzo del suo amministratore, perviene alla determinazione di opporre il proprio rifiuto alla richiesta del socio Tizio formulata a mezzo lettera raccomandata, di accedere ad alcuni documenti sociali.
La società Alfa, pertanto, tenuto conto delle circostanze sopra precisate, introduce dinanzi al Tribunale di Zeta una domanda cautelare, ai sensi dell'art 700 c.p.c., con la quale chiede:
a) una pronuncia in via d'urgenza dell'esclusione del socio tizio dalla società.
b) una pronuncia diretta ad inibire al socio Tizio l'accesso ai documenti sociali.
Nel contesto del ricorso la società Alfa, a mezzo del suo amministratore, precisa che la domanda di merito avrà ad oggetto un'azione di cognizione diretta ad una pronuncia costitutiva dichiarativa che escluda per giusta causa il socio Tizio dalla suddetta società, nonchè una pronuncia di accertamento della legittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla consegna dei documenti.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga una memoria di costituzione nell'instaurato procedimento cautelare dinanzi al Tribunale di Zeta nella quale vengano specificamente analizzati i profili di ammissibilità della domanda cautelare proposta.
Atto giudiziario di diritto penale
Tizio e Caio vengono tratti in arresto perché sorpresi, con 2 pistole all'interno di un'automobile parcheggiata a cento metri dall'ingresso della banca alfa. Le pistole, armi comune da sparo, con le relative munizioni, non sono pronte per lo sparo. Nell'auto viene altresì rinvenuto e sequestrato un cappello di lana astrattamente idoneo al nascondimento del volto.
All'esito del giudizio immediato Tizio e Caio vengono condannati per il reato di tentata rapina ai danni della banca alfa, con le circostanze aggravanti dall'uso di armi e della riunione di più più persone.
Assunta la veste di difensore di tizio il candidato rediga motivato atto di appello.
Atto giudiziario di diritto amministrativo
Caio, proprietario di un appartamento sito in uno stabile nel comune di Gamma, presenta in data 30 ottobre 1986 domanda di rilascio di concessione edilizia in sanatoria in relazione all’avvenuto cambio di destinazione di uso, da lavatoio ad abitazione, dei locali posti al soprastante il IV piano del fabbricato, affermando di esserne comproprietario.
Il comune di Gamma, con determinazione dirigenziale n. 10/2004, fondata sul presupposto della intervenuta formazione sulla domanda di condono, del silenzio-assenzo a norma dell’art. 35 della legge n. 47/85, rilasciava provvedimento di concessione in sanatoria.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 11/2004 irrogava altresì a Caio una sanzione pecuniaria di €. 516,00 per i lavori eseguiti comunque abusivamente nei locali sopra citati.
I condomini del fabbricato in questione Tizio e Sempronio, lamentando la violazione del loro diritto di comproprietari del locale lavanderia, impugnavano i citati provvedimenti, notificando il ricorso a Caio quale contro interessato.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni del proprio assistito, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.