PARERI

Prima traccia in materia civile

La società Alfa è concessionaria di una casa automobilistica società Beta per la vendita in ambito locale. In considerazione della contingente situazione di difficoltà economica, soprattutto in relazione alla generale contrazione degli acquisti degli automobili, la casa automobilistica società Beta rappresenta con ripetute missive alla società concessionaria la necessità di modificare in senso a se più favorevole le condizioni economiche previste nel contratto, in particolare di procedere ad una diversa regolamentazione pattizia della misura del prezzo da applicarsi per la vendita tra le parti. Poiché la società Alfa dichiara , mediante lettera raccomandata, di non essere disponibile ad una modifica delle previsioni contrattuali nel senso richiesto, la società automobilistica Beta si avvale del diritto di recesso ad nutum previsto in suo favore dal contratto di concessione stipulato tra le parti. Il candidato, assunte le vesti di difensore della società concessionaria Alfa rediga parere motivato, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie; in particolare, analizzi il candidato la questione sotto il profilo dell’applicabilità alla fattispecie dell’istituto dell’abuso del diritto.

Seconda traccia in materia civile

Con testamento olografo, Tizio disponeva delle proprie sostanze in favore dei due figli, Caio e Sempronia. In particolare, con suddetto testamento olografo, il de cuius manifestava la volontà di attribuire a titolo di prelegato al figlio Caio un appartamento in Roma Via delle Rose ed alla figlia Sempronia un appartamento in Roma Via dei Garofani, nominandoli, per il resto, eredi universali. Nell’atto testamentario, tuttavia, era altresì aggiunta la seguente condizione: "qualora al momento dell’apertura della mia successione mio figlio Caio non si sarà risposato, ad esso lascio in sostituzione della legittima a lui spettante per legge, l’usufrutto generale vitalizio della suddetta casa di Via delle Rose, nonché di tutti gli altri miei beni ad eccezione della casa di Via dei Garofani, come sopra attribuita a mia figlia Sempronia, cui sarà devoluta anche la nuda proprietà degli altri beni, tenuto conto del fatto che la stessa è madre di due figli". Caio si rivolge allora ad un legale per valutare se sussistano i presupposti per contestare la validità della suddetta clausola testamentaria, ritenendo che, sebbene lo stesso aveva incorso il procedimento di separazione giudiziale con il proprio coniuge al tempo della redazione del testamento, la clausola testamentaria di cui sopra costituisca una coercizione alla sua libertà di contrarre nuovo matrimonio. Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga parere motivato illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie; in particolare, premessi brevi cenni sulla libertà testamentaria e sui limiti di apponibilità di una condizione nell’atto testamentario, analizzi la questione della validità della clausola in oggetto, precisando le previsioni normative di riferimento e gli effetti sul testamento.

Prima traccia in materia penale

Il 10 febbraio 2000 due amici, Tizio e Caio si accordavano per acquistare eroina da assumere insieme. Tizio, raccolto il denaro, si recava nel vicino comune di Beta rivolgendosi ad uno spacciatore dal quale si era già rifornito in passato. Acquistate due dosi, ritornava dall’amico Caio ed insieme assumevano la droga. Caio assumeva anche alcool. Subito dopo Caio accusava un malore al quale seguiva il suo decesso. Il medico legale attribuiva la morte al narcotismo esaltato nei suoi effetti dalla contemporanea assunzione di alcool etilico, anch'esso depressivo del sistema nervoso centrale. Sulla base delle indicazioni fornite da Tizio ai carabinieri, lo spacciatore veniva identificato in Sempronio. Veniva anche perquisita la sua abitazione, ove venivano rinvenuti e sequestrati mg 800 di eroina, suddivisa in due distinti involucri e frammista a sostanza da taglio, nonché un bilancino di precisione. Sempronio decideva di rivolgersi ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti di avv di sempronio rediga motivato parere illustrando le problematiche sottese alla fattispecie.

Seconda traccia in materia penale

Tizio, legale rappresentante della società Gamma S.r.l. partecipava alla licitazione privata per l’appalto di lavori di costruzione per la nuova sede dell’istituto polivalente di Beta e, come richiesta dal bando, aveva allegato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale aveva attestato che la società era iscritta all’albo nazione costruttori sin da data anteriore al 24.11.1999, requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, in quanto detta iscrizione doveva preesistere alla gara stessa. Stante la convenienza della proposta della società Gamma, l’aggiudicazione dell’appalto era avvenuta in suo favore e i conseguenti atti deliberativi e dispositivi della procedura erano stati redatti sul presupposto, attestato dai pubblici ufficiali, redigenti sulla base dell’anzidetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà facente fede di quanto dichiarato, e limitandosi a prendere atto dell’attestazione del privato. Successivamente si accertava che la società Gamma S.r.l. aveva affermato il falso perché in realtà l’iscrizione era stata conseguita solo il 14.12.1999. Tizio, preoccupato delle conseguenze penali del suo comportamento, decide di rivolgersi ad un legale.
Il candidato assunte le vesti di avvocato di Tizio, rediga motivato parere illustrando le problematiche sottese alla fattispecie.

ATTI GIUDIZIARI

Atto giudiziario di diritto civile

Tizio e Caia stipulano un contratto di soggiorno per 2 persone presso l'Hotel Delle Rose in località Bellavista dal 20 settembre al 29 settembre 2009, con immediato versamento dell'intero importo pattuito. Il giorno precedente l'inizio del soggiorno, tuttavia, Tizio decede improvvisamente. Caia, allora, si rivolge ad un legale volendo ottenere la restituzione dell'importo interamente corrisposto a titolo di pagamento. A seguito di richiesta fatta dal legale di Caia, di restituzione della somma di cui sopra, il legale rappresentante dell'Hotel Delle Rose, pur rammaricandosi dell'evento infausto, dichiara la non disponibilità alla restituzione della somma richiesta, atteso che da parte sua la prestazione era comunque certamente eseguibile.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Caia, rediga atto giudiziario più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.

Atto giudiziario di diritto penale

Nevia veniva sottoposta dal dott. Caio, nell’ospedale della città Beta, ad un intervento di laparoscopia operativa e, senza soluzione di continuità a salpingectomia che determina l’asportazione della tuba sinistra. Nevia, lamentando di essere stata informata solo della laparoscopia, denunciava i fatti. Tratto in giudizio dinnanzi al tribunale di Beta, il dott. Caio veniva condannato per il delitto di violenza privata. I giudici accertavano che l’intervento di asportazione della tuba era stata una scelta corretta ed obbligata, eseguita nel rispetto delle regole e con buona competenza. Tuttavia, il non avere preventivamente informato Nevia anche della possibile asportazione della salpinge, secondo intervento assolutamente prevedibile già al momento della programmazione della laparoscopia, andava ascritto ad una scelta consapevole e volontaria dell’imputato, che aveva dolosamente leso la libertà di autodeterminazione della persona circa le decisioni mediche che la riguardavano.
Assunte le vesti dell’avvocato di Caio, rediga il candidato l’atto ritenuto più opportuno, evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

Atto giudiziario di diritto amministrativo

Il comune indice una gara per l’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione e gestione degli impianti di illuminazione nel territorio comunale, provvedendo alla pubblicazione del bando. A seguito della valutazione delle successive offerte presentate dai concorrenti, il comune aggiudica provvisoriamente l’appalto alla ditta Tizia S.r.l., e successivamente comunica l’aggiudicazione definitiva. Prima, tuttavia, di procedere alla stipula del contratto il comune verifica che non sussisteva la disponibilità di fondi già da prima dell’aggiudicazione provvisoria, sicchè ritenendo che non avrebbe dovuto procedere alla indizione della gara, agendo in autotutela, con delibera n. 10 del 30/10/2009 annulla gli atti della gara con comunicazione all’aggiudicataria di non potersi addivenire alla stipula del contratto. La ditta Tizia S.r.l., pertanto si reca da un legale il quale, ricevuto mandato, notifica ricorso con conseguente deposito dinnanzi al Tar di X con il quale impugna l’atto di annullamento della gara ed il diniego di stipula del contratto, di cui alla delibera comunale del 30/10/2009 e proponendo altresì domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale.
Il candidato, assunte le vesti del legale del comune, rediga memoria di costituzione in giudizio approntando gli istituti processuali e sostanziali coinvolti.