PARERI

Prima traccia in materia civile

Tizio, in data 10 gennaio 2008, conclude un contratto preliminare di vendita a Caio – con previsione della stipula del contratto definitivo in data 10 marzo 2009 – avente ad oggetto un terreno che Caio, ingenuamente, ritiene sia di proprietà di Tizio per aver osservato quest’ultimo, da una dozzina d’anni, esercitare di fatto su di esso, pacificamente, i diritti del proprietario. Nell’occasione Caio corrisponde a Tizio la somma di denaro stabilita a titolo di acconto.
Nel novembre 2008 Caio scopre che il diritto di proprietà sull’immobile spetta a Sempronio, fratello di Tizio. Il terreno, in effetti, si trova tra due fondi, l’uno di proprietà di Tizio e l’altro di proprietà di Sempronio, e quest’ultimo non aveva contrastato Tizio allorquando questi aveva allargato la sfera del proprio possesso, ricomprendendo in esso il terreno intermedio di Sempronio.
Caio decide di agire prontamente in giudizio, chiedendo, in via principale, l’annullamento del contratto per vizio del consenso costituito da errore e, in via subordinata, la risoluzione del contratto stesso per inadempimento, e chiedendo, altresì, la restituzione della somma versata ed il risarcimento del danno subito, avendo egli rinunciato ad acquistare un altro terreno di valore equivalente, sito nella stessa zona, di proprietà di Mevio, che frattanto lo ha venduto ad altri.
Tizio si reca dal proprio avvocato. Il candidato – assunte le vesti del legale – rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

Seconda traccia in materia civile

In un piccolo palazzo nella zona residenziale della città sono siti soltanto due appartamenti, l’uno al primo piano e l’altro al secondo piano, entrambi di proprietà di Tizio, che abita il primo e ha finora tenuto libero il secondo.
Tizio decide di vendere l’appartamento sito al secondo piano a Caia, che ne diventa proprietaria.
Tizio ha sempre trascurato di curare l’androne del fabbricato e tuttora continua a manifestare disinteresse al riguardo quando Caia gliene parla.
Per la migliore conservazione del locale, in effetti, appare necessario provvedere alla tinteggiatura della parete e alla risistemazione della pavimentazione in alcuni punti.
Caia decide di far eseguire i lavori durante le ferie estive, quando Tizio è in montagna, senza interpellarlo.
Al ritorno di Tizio, Caia richiede una somma di ammontare pari alla metà delle spese che ha sostenuto, delle quali ribadisce la necessità.
Tizio nega il rimborso, affermando che nessuna somma era dovuta in mancanza del suo previo consenso.
Caia minaccia, pertanto, un’azione giudiziaria per il recupero della somma e, anzi, assume che richiederà anche i danni, per essere stata costretta alla spesa dall’incuria di Tizio.
Tizio si reca dall’avvocato. Il candidato – assunte le vesti del legale – rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

Prima traccia in materia penale

Da giorni nel liceo Alfa della città è in corso un’occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche.
Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo.
Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull’evento. Mentre l’autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l’altro, si vede il preside parlare al microfono di un giornalista. L’autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo.
In verità, il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l’attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell’autore del servizio e del direttore del telegiornale. Quest’ultimo – asserisce il preside nella querela – aveva l’obbligo di impedire l’evento diffamatorio e, comunque, è responsabile a norma dell’art. 57 del codice penale.
Il direttore del telegiornale e l’autore del servizio giornalistico si recano insieme dall’avvocato penalista e chiedono di conoscere qual è la situazione in cui versano.
Il candidato – assunte le vesti del legale – rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

Seconda traccia in materia penale

L’ispettore Tizio tiene a bada il pericoloso bandito Caio, ammanettato, nel salone della villa dove si era nascosto, dopo averlo disarmato ed arrestato poco prima insieme con i colleghi Sempronio e Mevio. Costoro, intanto, frugano tra gli oggetti della stanza alla ricerca di armi e documenti.
Caio improvvisamente asserisce di sentirsi male e vuole stendersi sul divano. Tizio, sicuro di sé, libera Caio dalle manette, supponendo di essere in grado di tenerlo sotto controllo.
Caio, tuttavia, repentinamente spintona Tizio, facendogli perdere l’equilibrio ed impossessandosi della sua pistola, quindi spara all’indirizzo di Sempronio e Mevio. Quest’ultimo, pur ferito lievemente ad una gamba, reagisce uccidendo il bandito nel corso del conflitto a fuoco.
Purtroppo, un proiettile sparato da Mevio fora il vetro di una finestra che affaccia sul giardino e colpisce mortalmente al capo un giovane inserviente, che, di ritorno a casa, si accingeva a bussare alla porta.
Tizio si reca dall’avvocato penalista e chiede di conoscere qual è la situazione in cui versa.
Il candidato – assunte le vesti del legale – rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

ATTI GIUDIZIARI

Atto giudiziario di diritto civile

Tizio promuove un’azione giudiziaria per risarcimento di danni nei confronti di Caio.
La notifica dell’atto introduttivo del giudizio viene effettuata dall’ufficiale giudiziario il 16 ottobre 2006 nelle mani di Sempronio, nato il 20 maggio 1988, figlio di Caio ed unica persona che si trovava in casa al momento della presentazione dell’ufficiale giudiziario.
Sempronio era stato inabilitato con provvedimento del gennaio 2006 e curatore dello stesso era stato nominato Mevio.
Sempronio, risentito verso il padre dal momento in cui gli è stata imposta l’assistenza, non consegna l’atto giudiziario al genitore né ne fa parola alcuna a nessuno.
All’inizio del 2007 Sempronio, aggravatesi le sue condizioni mentali in ragione dell’abituale abuso di bevande alcoliche, viene interdetto.
Frattanto il giudizio promosso da Tizio prosegue nella contumacia di Caio e si conclude con la condanna di quest’ultimo nel novembre 2008.
Caio, avuta cognizione della sentenza di condanna, propone appello avverso la stessa, assumendo la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio in ragione dello stato di inabilitazione in cui versava Sempronio e della mancanza di conoscenza dell’atto stesso da parte sua e da parte del curatore.
Assunte le vesti del difensore di Tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario ritenuto più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

Atto giudiziario di diritto penale

Nell’ottobre 2007 si disputa la prima giornata del torneo di calcio intersociale. Pochi minuti dopo l’inizio della partita tra le squadre degli Azzurri e dei Bianchi, Tizio, calciatore della squadra azzurra destinato al controllo dell’attaccante avversario Caio, interviene violentemente su di lui, scalciandolo mentre corre, facendolo rotolare per terra ed interrompendo in tal modo una pericolosa azione d’attacco.
Caio si rialza ed insieme con il compagno di squadra Sempronio si avventa minacciosamente su Tizio. Accorre, però, immediatamente l’arbitro, che si interpone tra Tizio e i due calciatori della squadra bianca ed impedisce che la situazione degeneri.
Pochi minuti dopo, Sempronio interviene duramente su Tizio – il quale, col pallone tra i piedi, gli volge le spalle – colpendolo ad una gamba con un calcio che gli procura la frattura del perone. Mentre Tizio è a terra dolorante, Sempronio lo apostrofa più volte.
Tizio presenta denuncia e querela nei confronti di Sempronio.
Tizio si ristabilisce soltanto dopo alcuni mesi. Si costituisce successivamente parte civile nel processo penale in cui Sempronio è imputato di lesione personale aggravata, a norma degli articoli 582 - 583, comma 1, numero 1 – 585 – 577, comma 1, numero 4 – 61, numero 4 – del codice penale.
Nel novembre 2008, all’esito del giudizio di primo grado, il tribunale assolve Sempronio. Nella sentenza il giudice rileva che il fatto, poiché avvenuto nell’ambito di una competizione sportiva implicante l’uso della forza fisica e del contrasto duro tra avversari, costituisce oggetto di rischio consentito da parte dei partecipanti, sempre immanente nelle gare di calcio.
Assunte le vesti dell’avvocato di Tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario ritenuto più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

Atto giudiziario di diritto amministrativo

Nel gennaio 2006 l’amministrazione comunale di Alfa affida alla società Beta il servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali. L’esecuzione del contratto è prevista per quattro anni.
Con delibera n. … del 20 ottobre 2008 l’amministrazione annulla la precedente delibera di affidamento del servizio.
La delibera di annullamento è motivata con riferimento sia ad un vizio del procedimento, consistente nella illegittima esclusione dalla gara, per difetto di requisiti, della società Gamma, la quale era, invece, in possesso dei requisiti richiesti (la società, tuttavia, non ebbe a presentare ricorsi in merito), sia all’opportunità che l’annullamento offre all’amministrazione di riorganizzare il servizio, gestendolo direttamente con l’impiego di personale comunale sovrabbondante, al fine di realizzare un risparmio di spese.
In data 15 novembre 2008 il consiglio comunale delibera la riorganizzazione del servizio mediante gestione diretta a mezzo di personale comunale.
La società Beta si rivolge al proprio avvocato, intendendo proseguire il rapporto contrattuale con l’ente locale ed ottenere il risarcimento dei danni.
Assunte le vesti dell’avvocato, il candidato rediga l’atto giudiziario ritenuto più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.